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Cassazione Civile Sezioni Unite
Sentenza del 14 marzo 2016, n. 4909

A seguito di un contrasto fra sezioni, la cassazione Civile è stata chiamata a pronunciarsi in riferimento alla possibilità
o meno, da parte del procuratore ad litem, di chiamare un terzo in causa.
Con la sentenza resa in data 14 marzo 2016 n 4909 le Sezioni Unite hanno così sancito:
-la verifica della effettiva estensione della procura rilasciata al difensore costituisce un obbligo del giudice, ai fini di non
esporre la stessa parte  al rischio di coinvolgimento in una domanda non voluta dalla medesima ma dall proprio difensore,
come già in precedenza ribadito dalla stessa Cassazione con sent. 22/11/1996, n. 10307;
-il difetto di ius postulandi si riflette sul piano della valida instaurazione del contraddittorio ( v. Cass. Sez. Un., l°/6/2002, n. 9556 );
- i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge, in quanto la procura vale solamente a realizzare la scelta e
la designazione dell’avvocato e a far emergere la relativa ( più o meno ampia ) eventuale limitazione in base alla volontà
della parte ( v. Cass., Sez. Un., 14/9/2010, n. 19510 ). Di conseguenza si deve correttamente concludere che la procura,
ove risulti come conferita in termini ampi e comprensivi {«con ogni facoltà»), in base a un’interpretazione costituzionalmente
orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di
economia processuale ( artt. 24 e 111 Cost. ), deve intendersi idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le
azioni ritenute necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita.


 
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